LSerFi Art. 53 - Procedura e termini

Einleitung zur Rechtsnorm LSerFi:



Art. 53 LSerFi dal 2024

Art. 53 Legge sui servizi finanziari (LSerFi) drucken

Art. 53 Procedura e termini

1 La procedura dell’organo di verifica è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 (1) sulla procedura amministrativa.

2 L’organo di verifica sottopone i prospetti a verifica non appena li riceve.

3 Se constata che un prospetto non soddisfa i requisiti legali, l’organo di verifica ne informa la persona che ha presentato il prospetto entro 10 giorni civili dalla sua ricezione, indicandone i motivi, e la invita a metterlo a norma.

4 L’organo di verifica decide in merito all’approvazione del prospetto eventualmente rettificato entro 10 giorni civili dalla sua ricezione.

5 Per i nuovi emittenti il termine è di 20 giorni civili.

6 Se entro i termini di cui ai capoversi 4 e 5 l’organo di verifica non emette alcuna decisione, il prospetto non è considerato approvato.

(1) RS 172.021

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