LPP Art. 52e - Compiti del perito in materia di previdenza professionale (2)

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 52e LPP dal 2022

Art. 52e Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 52e (1) Compiti del perito in materia di previdenza professionale (2)

1 Il perito in materia di previdenza professionale verifica periodicamente se:

  • a. l’istituto di previdenza offre garanzia di poter adempiere i suoi impegni;
  • b. le disposizioni attuariali regolamentari inerenti alle prestazioni e al finanziamento sono conformi alle prescrizioni legali.
  • 2 Il perito sottopone all’organo supremo dell’istituto di previdenza raccomandazioni concernenti in particolare:

  • a. il tasso d’interesse tecnico e le altri basi tecniche;
  • b. le misure da prendere in caso di copertura insufficiente.
  • 3 Se l’organo supremo non si attiene alle sue raccomandazioni e la sicurezza dell’istituto di previdenza ne sembra minacciata, il perito in materia di previdenza professionale ne informa l’autorit di vigilanza.

    (1) Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
    (2) Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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