Art. 52e LPP dal 2022

Art. 52e (1) Compiti del perito in materia di previdenza professionale (2)
1
2
3 Se l’organo supremo non si attiene alle sue raccomandazioni e la sicurezza dell’istituto di previdenza ne sembra minacciata, il perito in materia di previdenza professionale ne informa l’autorit di vigilanza.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).(2) Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.