Art. 52b LPP dal 2023
Art. 52b (1) Abilitazione di uffici di revisione per la previdenza professionale
RS 221.302Possono esercitare la funzione di ufficio di revisione le persone fisiche e le imprese di revisione abilitate dall’Autorit federale di sorveglianza dei revisori a esercitare quale perito revisore conformemente alla legge del 16 dicembre 2005 sui revisori.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 ([RU 2011 3393]; [FF 2007 5199]).
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