Art. 51a LPP dal 2025
Art. 51a (1) Compiti dell’organo supremo dell’istituto di previdenza
1 L’organo supremo dell’istituto di previdenza ne assume la direzione generale, provvede all’adempimento dei suoi compiti legali e ne stabilisce gli obiettivi e principi strategici, nonché i mezzi necessari alla loro realizzazione. Definisce l’organizzazione dell’istituto di previdenza, provvede alla sua stabilità finanziaria e ne sorveglia la gestione.
2 Adempie i compiti intrasmissibili e inalienabili seguenti:a. definisce il sistema di finanziamento;b. definisce gli obiettivi in materia di prestazioni e i piani di previdenza, nonché i principi per l’impiego dei fondi liberi;c. emana e modifica i regolamenti;d. allestisce e approva il conto annuale;e. fissa il tasso d’interesse tecnico e definisce le altre basi tecniche;f. definisce l’organizzazione;g. organizza la contabilità;h. definisce la cerchia degli assicurati e garantisce la loro informazione;i. garantisce la formazione iniziale e permanente dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro;j. nomina e revoca le persone incaricate della gestione;k. nomina e revoca il perito in materia di previdenza professionale e l’ufficio di revisione;l. decide riguardo alla riassicurazione integrale o parziale dell’istituto di previdenza e all’eventuale riassicuratore;m. definisce gli obiettivi e i principi in materia di amministrazione del patrimonio, di esecuzione del processo d’investimento e di sorveglianza dello stesso;n. verifica periodicamente la concordanza a medio e lungo termine tra l’investimento patrimoniale e gli impegni;o. definisce le condizioni per il riscatto di prestazioni;p. negli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico, definisce il rapporto con i datori di lavoro affiliati e le condizioni per l’affiliazione di altri datori di lavoro.
3 L’organo supremo dell’istituto di previdenza può attribuire la preparazione e l’esecuzione delle sue decisioni o la vigilanza su determinati affari a suoi comitati o a singoli membri. Provvede a un’adeguata informazione dei suoi membri.
4 Stabilisce un’indennità adeguata per la partecipazione dei suoi membri a sedute e corsi di formazione.
5 Negli istituti di previdenza che rivestono la forma della società cooperativa i compiti di cui ai capoversi 1–4 possono essere assunti dall’amministrazione, purché non si tratti di poteri intrasmissibili dell’assemblea generale secondo l’articolo 879 CO (2) .
6 È fatto salvo l’articolo 50 capoverso 2, secondo periodo.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012, con eccezione del cpv. 6 che entra in vigore il 1° gen. 2015 ([RU 2011 3385], [2013 2253]; [FF 2008 7339]).
(2) [RS 220]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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