Art. 515a D. Gioco nelle case da gioco, prestiti delle case da gioco (1)
I giochi d’azzardo nelle case da gioco danno luogo a pretese deducibili in giudizio per quanto la casa da gioco sia stata approvata dall’autorit? competente.
(1) Introdotto dall’all. n. 5 della LF del 18 dic. 1998 sulle case da gioco, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 677; FF 1997 III 129).