OR Art. 515 -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 515 OR dal 2025

Art. 515 Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 515 Lotterie ed estrazioni a sorte

1 Dalle lotterie od estrazioni a sorte non nasce azione veruna se non quando siano state autorizzate dall’autorità competente.

2 In difetto di tale autorizzazione, si applicano per analogia le disposizioni sui debiti di giuoco.

3 Alle lotterie od estrazioni a sorte autorizzate all’estero è accordata nella Svizzera protezione, solo quando la competente autorità svizzera abbia permesso la vendita dei biglietti.


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Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

BVGELeitsatzSchlagwörter
B-5642/2008Glücksspiele und SpielbankenSpiel; Spielbank; Spielbanken; Spiele; Vorinstanz; Brutto; Spielbankenabgabe; Quot;; Einsatz; Bruttospielertrag; Jetons; Gewinn; Check; Steuer; Spieleinsatz; Spielvertrag; Manipulation; Glücksspiel; Leistung; Geldspielautomaten; Sinne; Spieler; Parteien; Bundesverwaltungsgericht; Mehrwertsteuer; Spielkredite; Gewinne