Art. 50b CPM dal 2025

Art. 50b Divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (1)
1 Se alcuno ha commesso un crimine o un delitto contro una o più persone determinate o contro i membri di un gruppo determinato e sussiste il rischio che commetta altri crimini o delitti nel caso in cui abbia contatti con tali persone, il giudice può pronunciare nei suoi confronti un divieto di avere contatti o di accedere ad aree determinate per un tempo di cinque anni al massimo.
2
3 Per eseguire il divieto, lautorità competente può impiegare apparecchi tecnici fissati sullautore. Tali apparecchi possono servire in particolare a localizzare lautore.
4 Il giudice può ordinare unassistenza riabilitativa per la durata del divieto.
5 Se necessario per trattenere lautore dal commettere nuovi crimini o delitti contro un minorenne o una persona particolarmente vulnerabile, su proposta dellautorità di esecuzione il giudice può prorogare il divieto di volta in volta per cinque anni al massimo.
(1) Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 13 dic. 2013 interdizione di esercitare unattività e divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.