LPPC Art. 50 - Istruzione complementare

Einleitung zur Rechtsnorm LPPC:



Art. 50 LPPC dal 2025

Art. 50 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) drucken

Art.  50 Istruzione complementare

1 I militi cui si prevede di affidare compiti speciali possono essere convocati a un’istruzione complementare di al massimo 19 giorni per ogni compito speciale.

2 Il Consiglio federale può prolungare la durata di un’istruzione complementare fino a 54 giorni al massimo.


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