LSerFi Art. 5 - Opting-out e opting-in

Einleitung zur Rechtsnorm LSerFi:



Art. 5 LSerFi dal 2024

Art. 5 Legge sui servizi finanziari (LSerFi) drucken

Art. 5 Opting-out e opting-in

1 I clienti privati facoltosi e le strutture d’investimento private create per tali clienti possono dichiarare di volere essere considerati clienti professionali (opting-out).

2 È considerato facoltoso ai sensi del capoverso 1 chi dichiara in modo attendibile:

  • a. di disporre, grazie alla formazione personale e all’esperienza professionale o a un’esperienza comparabile nel settore finanziario, delle conoscenze necessarie per comprendere i rischi degli investimenti, nonché di un patrimonio di almeno 500 000 franchi; oppure
  • b. di disporre di un patrimonio di almeno 2 milioni di franchi.
  • 3 I clienti professionali di cui all’articolo 4 capoverso 3 lettere f e g possono dichiarare di volere essere considerati clienti istituzionali.

    4 Gli investimenti collettivi di capitale svizzeri ed esteri e le loro societ di gestione che non sono considerati clienti istituzionali ai sensi dell’articolo 4 capoverso 3 lettera a o c in combinato disposto con l’articolo 4 capoverso 4 possono dichiarare di volere essere considerati clienti istituzionali.

    5 I clienti professionali che non sono clienti istituzionali ai sensi dell’articolo 4 capoverso 4 possono dichiarare di volere essere considerati clienti privati (opting-in).

    6 I clienti istituzionali possono dichiarare di volere essere considerati unicamente clienti professionali.

    7 Prima di fornire i servizi finanziari, i fornitori di tali servizi informano della possibilit dell’opting-in i clienti che non sono considerati clienti privati.

    8 Le dichiarazioni di cui ai capoversi 1–6 sono rese in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo.


    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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