Art. 4a LEF dal 2023

Art. 4a Cbis. Procedure materialmente connesse (1)
1 Nei fallimenti e nelle procedure concordatarie materialmente connessi, gli organi di esecuzione forzata nonché le autorit di vigilanza e giudiziarie coinvolti coordinano nel limite del possibile i loro atti.
2 I giudici del fallimento e del concordato coinvolti come pure le autorit di vigilanza possono, di comune accordo, designare l’autorit competente per l’insieme delle procedure.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.