LAMaI Art. 4a - Scelta dell’assicuratore per i familiari tenuti ad assicurarsi e residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito (2)

Einleitung zur Rechtsnorm LAMaI:



Art. 4a LAMaI dal 2025

Art. 4a Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMaI) drucken

Art. 4a (1) Scelta dell’assicuratore per i familiari tenuti ad assicurarsi e residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito (2)

Sono assicurati presso lo stesso assicuratore:

  • a. la persona tenuta ad assicurarsi in virtù dell’attività lucrativa esercitata in Svizzera e i suoi familiari tenuti ad assicurarsi che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito;
  • b. la persona tenuta ad assicurarsi poiché percepisce una rendita svizzera e i suoi familiari tenuti ad assicurarsi che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito;
  • c. la persona tenuta ad assicurarsi poiché percepisce una prestazione dell’assicurazione svizzera contro la disoccupazione e i suoi familiari tenuti ad assicurarsi che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito.
  • (1) Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2000 (RU 2002 858; FF 2000 3537). Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell’Acc. di emendamento della Conv. istitutiva dell’AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685; FF 2001 4435).
    (2) Nuova espressione giusta l’all. n. 1 del DF del 16 dic. 2022 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione sul coordinamento della sicurezza sociale tra la Svizzera e il Regno Unito, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 74; FF 2022 1180). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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