Art. 4a LAMaI dal 2025
Art. 4a (1) Scelta dell’assicuratore per i familiari tenuti ad assicurarsi e residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito (2)
Sono assicurati presso lo stesso assicuratore:a. la persona tenuta ad assicurarsi in virtù dell’attività lucrativa esercitata in Svizzera e i suoi familiari tenuti ad assicurarsi che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito;b. la persona tenuta ad assicurarsi poiché percepisce una rendita svizzera e i suoi familiari tenuti ad assicurarsi che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito;c. la persona tenuta ad assicurarsi poiché percepisce una prestazione dell’assicurazione svizzera contro la disoccupazione e i suoi familiari tenuti ad assicurarsi che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2000 ([RU 2002 858]; [FF 2000 3537]). Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell’Acc. di emendamento della Conv. istitutiva dell’AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 ([RU 2002 685]; [FF 2001 4435]).
(2) Nuova espressione giusta l’all. n. 1 del DF del 16 dic. 2022 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione sul coordinamento della sicurezza sociale tra la Svizzera e il Regno Unito, in vigore dal 1° mar. 2024 ([RU 2024 74]; [FF 2022 1180]). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
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