LStrl Art. 49a - Deroga al requisito delle competenze linguistiche

Einleitung zur Rechtsnorm LStrl:



Art. 49a LStrl dal 2024

Art. 49a Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) drucken

Art. 49a (1) Deroga al requisito delle competenze linguistiche

1 È possibile derogare al requisito di cui agli articoli 43 capoverso 1 lettera d e 44 capoverso 1 lettera d se sussistono motivi gravi.

2 Sono considerati motivi gravi segnatamente una disabilit , una malattia o un’altra incapacit che pregiudichi ampiamente l’apprendimento di una lingua.

(1) Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).

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