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Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD)

Art. 49 REDD dal 2022

Art. 49 Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) drucken

Art. 49 Ricorsi individuali

1. Quando gli elementi presentati dal ricorrente sono di per sé sufficienti a rilevare che il ricorso è irricevibile o che dovrebbe essere stralciato dal ruolo, questo è esaminato da un Comitato, fatta salva una speciale ragione per procedere diversamente.2. Quando la Corte è investita a norma dell’articolo 34 della Convenzione, e il ricorso sembra giustificare un esame da parte di una Camera, il presidente della Sezione cui il caso è attribuito nomina il giudice che esaminer? il ricorso in qualit? di giudice relatore.3. Nel corso del suo esame, il giudice relatore:

  • a) può chiedere alle parti di fornire, entro un termine prestabilito, informazioni sui fatti, i documenti e gli elementi che ritiene pertinenti;
  • b) decide se il ricorso debba essere esaminato da un Comitato o da una Camera, fermo restando che il presidente della Sezione può disporre che il caso venga deferito a una Camera;
  • c) sottopone rapporti, bozze di testi e altri documenti utili alla Camera o al suo presidente per assolvere le loro funzioni.

  • Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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