Art. 49 LEF dal 2025

Art. 49 Foro della successione (1)
Fino alla divisione od alla costituzione di una indivisione od alla liquidazione d’ufficio, l’eredità può essere escussa colla specie di esecuzione applicabile al defunto, al luogo in cui egli poteva essere escusso al momento della sua morte.
(1) Nuovo testo giusta l’art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233 Tit. fin. art. 60).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.