LAgr Art. 49 - Classificazione della qualità

Einleitung zur Rechtsnorm LAgr:



Art. 49 LAgr dal 2025

Art. 49 Legge sull’agricoltura (LAgr) drucken

Art. 49 Classificazione della qualità

1 Il Consiglio federale emana direttive e stabilisce criteri per classificare la qualità del bestiame macellato della specie bovina, equina, suina, ovina e caprina.

2 Il Consiglio federale può:

  • a. dichiarare obbligatoria l’applicazione dei criteri di classificazione;
  • b. per determinati casi, delegare la classificazione a un servizio neutrale;
  • c. (1) disciplinare il modo di calcolo del peso di macellazione.
  • 3 Il Consiglio federale può delegare all’UFAG la competenza di stabilire i criteri di classificazione.

    (1) Introdotta dall’all. cifra II n. 6 della L del 20 giu. 2014 sulle derrate alimentari, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 249; FF 2011 5017).

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