Art. 489 CCS dal 2024

Art. 489 II. Apertura della sostituzione
1 La trasmissione dell’eredit al sostituito avviene, salvo contraria disposizione, alla morte dell’istituito.
2 Se la disposizione indica un altro momento non ancora trascorso alla morte dell’istituito, l’eredit passa agli eredi di questo, contro garanzia.
3 Se per un qualsiasi motivo quel momento non può più verificarsi, l’eredit è devoluta definitivamente agli eredi dell’istituito.
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