Art. 48 CPM dal 2025

Art. 48 Esclusione dall’esercito come misura di sicurezza
1 Se l’imputato è assolto per incapacità o è condannato coll’ammissione della scemata imputabilità, il giudice può pronunciarne l’esclusione dall’esercito.
2 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) può revocare l’esclusione se i presupposti non esistono più.
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