Art. 48 LPP dal 2022

Art. 48 Parte terza: Organizzazione
1 Gli istituti di previdenza che intendono partecipare all’attuazione dell’assicurazione obbligatoria devono farsi iscrivere nel registro della previdenza professionale presso l’autorit di vigilanza loro preposta (art. 61).
2 Gli istituti di previdenza registrati devono rivestire la forma della fondazione o essere istituzioni di diritto pubblico dotate di personalit giuridica. (2) Devono effettuare le prestazioni secondo le prescrizioni sull’assicurazione obbligatoria ed essere organizzati, finanziati e amministrati secondo la presente legge.
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4 Gli istituti di previdenza registrati e i terzi coinvolti nella previdenza professionale da essi attuata sono autorizzati a utilizzare sistematicamente, per adempiere i loro compiti legali, il numero AVS (4) conformemente alle disposizioni della LAVS (5) . (6)
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 9 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2011 3385, 2013 2253; FF 2008 7339).
(3) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
(4) Nuova espr. giusta l’all. n. 29 della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorit ), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758; FF 2019 6043). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
(5) RS 831.10
(6) Introdotto dall’all. n. 9 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.