Art. 47 LFus dal 2023
Art. 47 Responsabilit sussidiaria delle societ partecipanti alla scissione
1 Se un creditore non è stato soddisfatto dalla societ cui il contratto o il progetto di scissione ha attribuito il suo credito (societ responsabile a titolo primario), le altre societ partecipanti alla scissione (societ responsabili a titolo sussidiario) rispondono in solido.
2 Le societ responsabili a titolo sussidiario possono essere convenute in giudizio solamente se un credito non è stato garantito e se la societ responsabile a titolo primario:a. ha fatto fallimento;b. fruisce di una moratoria o di un differimento del fallimento;c. è stata oggetto di una procedura d’esecuzione che ha portato al rilascio di un attestato di carenza di beni definitivo;d. ha trasferito la sede all’estero e non può più essere convenuta in giudizio in Svizzera;e. ha trasferito la sede estera da uno Stato all’altro, complicando notevolmente l’esercizio dei diritti del creditore.
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