Art. 46 LDA dal 2023

Art. 46 Obbligo di applicare tariffe
1 Le societ di gestione allestiscono tariffe per riscuotere le indennit da esse rivendicate.
2 Negoziano il contenuto delle singole tariffe con le associazioni che rappresentano gli utenti.
3 Sottopongono per approvazione le tariffe alla Commissione arbitrale federale (art. 55) e pubblicano le tariffe approvate.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.