Art. 46 LEF dal 2024

Art. 46 Del luogo dell’esecuzione
1 Il debitore dev’essere escusso al suo domicilio.
2 Le persone giuridiche e le societ inscritte nel registro di commercio sono escusse alla loro sede; le persone giuridiche non inscritte, alla sede principale della loro amministrazione.
3 Per debiti di un’indivisione ognuno dei partecipanti può essere escusso al luogo dove la comunione esercita la sua attivit economica, quando non esista una rappresentanza. (1)
4 La comunione dei comproprietari per piani è escussa al luogo in cui si trova il fondo. (2)
(1) Introdotto dall’art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233 Tit. fin. art. 60).(2) Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
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