Art. 456 D. Cooperazione d’una pubblica impresa di trasporto
1 Il vetturale o spedizioniere che si serve di una pubblica impresa per effettuare il trasporto di cui si è incaricato o che coopera all’esecuzione del trasporto di cui si è incaricata l’impresa pubblica, è soggetto alle disposizioni speciali che valgono per la stessa.
2 Sono riservate le convenzioni in contrario tra il vetturale o spedizioniere ed il committente.
3 Questo articolo non è applicabile agli impresari dei trasporti a domicilio (camioneurs).
BVGE | Leitsatz | Schlagwörter |
A-2149/2015 | Luftfahrtbetrieb | Beschwerde; Strecke; Beschwerdeführer; Vorinstanz; Beschwerdeführerin; Strecken; Streckenkonzession; Konzession; Recht; Luftverkehr; Interesse; Entscheid; Lugano; Beschwerdegegnerin; Unternehmen; Bundesverwaltungsgericht; Konzessions; Unternehmen; Swiss; Verfügung; Verkehr; Schweiz; Verfahren; Gesuch; öffentlich; Urteil; Transportunternehmen; Luftverkehrslinie |
Autor | Kommentar | Jahr |
ERNST STAEHELIN | Basler Kommentar, Obligationenrecht I | 2011 |