OR Art. 454 -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 454 OR dal 2025
Art. 454 Prescrizione delle azioni di risarcimento
1 Le azioni di risarcimento contro il vetturale si prescrivono nel termine d’un anno che nel caso di distruzione, perdita o ritardo, dal giorno in cui la consegna avrebbe dovuto aver luogo e, nel caso di deperimento, dal giorno in cui la merce fu consegnata al destinatario.
2 Il destinatario o il mittente possono sempre opporre in via di eccezione i loro diritti, qualora abbiano reclamato entro il termine di un anno e i diritti medesimi non siano già estinti in seguito ad accettazione della merce.
3 Sono eccettuati i casi di dolo e colpa grave del vetturale.
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