LIVA Art. 45 - Assoggettamento

Einleitung zur Rechtsnorm LIVA:



Art. 45 LIVA dal 2025

Art. 45 Legge sull’IVA (LIVA) drucken

Art. 45 Imposta sull’acquisto Assoggettamento

1 Soggiacciono all’imposta sull’acquisto:

  • a. (1) prestazioni di servizi che, secondo l’articolo 8 capoverso 1, vengono eseguite sul territorio svizzero da imprese con sede all’estero non iscritte nel registro dei contribuenti, fatta eccezione per le prestazioni di servizi in materia d’informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti;
  • b. l’importazione di supporti di dati senza valore di mercato con le prestazioni di servizi e i diritti ivi contenuti (art. 52 cpv. 2);
  • c. (1) la fornitura di beni immobili sul territorio svizzero che non soggiace all’imposta sull’importazione ed è effettuata da imprese con sede all’estero non iscritte nel registro dei contribuenti, fatta eccezione per la messa a disposizione di tali beni per l’uso o il godimento;
  • d. (3) la fornitura di energia elettrica in condotte, di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e di teleriscaldamento da parte di imprese con sede all’estero a contribuenti in territorio svizzero;
  • e. (4) il trasferimento, da parte di imprese con sede, domicilio o stabilimento d’impresa all’estero o sul territorio svizzero, di diritti di emissione, certificati e attestati di riduzione delle emissioni, garanzie di origine dell’elettricità e di diritti, attestati e certificati analoghi, sempre che tale trasferimento non sia escluso dall’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero secondo l’articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera e..
  • 2 È assoggettato all’imposta per le prestazioni di cui al capoverso 1 il destinatario delle stesse, sempre che: (1)

  • a. sia assoggettato all’imposta ai sensi dell’articolo 10; o
  • b. (1) acquisti nell’anno civile simili prestazioni per più di 10 000 franchi.
  • (1) (2)
    (2) (5)
    (3) Introdotta dal n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161).
    (4) Introdotta dal n. I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 438; FF 2021 2363).
    (5) (6)
    (6) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161).

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