LPPC Art. 45 - Convocazione al servizio d’istruzione

Einleitung zur Rechtsnorm LPPC:



Art. 45 LPPC dal 2025

Art. 45 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) drucken

Art. 45 Convocazione, chiamata e controlli Convocazione al servizio d’istruzione

1 La convocazione ai servizi d’istruzione e di perfezionamento secondo gli articoli 49–52 e ai corsi di ripetizione secondo l’articolo 53 è emessa dai Cantoni. Questi disciplinano le modalità di convocazione.

2 L’UFPP disciplina le modalità di convocazione ai servizi d’istruzione e di perfezionamento secondo l’articolo 54 capoversi 2–4.

3 La convocazione è inviata al milite almeno sei settimane prima dell’inizio del servizio.

4 Le domande di differimento del servizio devono essere presentate all’organo che ha emesso la convocazione.


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