Art. 45 LPPC dal 2025

Art. 45 Convocazione, chiamata e controlli Convocazione al servizio d’istruzione
1 La convocazione ai servizi d’istruzione e di perfezionamento secondo gli articoli 49–52 e ai corsi di ripetizione secondo l’articolo 53 è emessa dai Cantoni. Questi disciplinano le modalità di convocazione.
2 L’UFPP disciplina le modalità di convocazione ai servizi d’istruzione e di perfezionamento secondo l’articolo 54 capoversi 2–4.
3 La convocazione è inviata al milite almeno sei settimane prima dell’inizio del servizio.
4 Le domande di differimento del servizio devono essere presentate all’organo che ha emesso la convocazione.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.