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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR)

Art. 443 OR dal 2023

Art. 443 Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 443 3. Disposizione sugli oggetti trasportati

1 Finché la merce da trasportare si trovi nelle mani del vetturale, il mittente ha diritto di ritirarla, rimborsando il vetturale delle spese e del danno, che fosse per derivargli dal contrordine, salvi i seguenti casi, cioè:

  • 1. quando siasi emessa dal mittente una lettera di vettura e consegnata dal vetturale al destinatario;
  • 2. quando il mittente siasi fatto rilasciare dal vetturale uno scontrino di ricevuta e non possa restituirlo;
  • 3. quando il vetturale pel ritiro della merce abbia mandato al destinatario un avviso scritto dell’arrivo della medesima;
  • 4. quando, dopo l’arrivo della merce al luogo di destinazione, il destinatario ne abbia chiesto la consegna.
  • 2 In questi casi il vetturale è tenuto ad uniformarsi unicamente alle istruzioni del destinatario, ma nel caso in cui il mittente siasi fatto rilasciare uno scontrino di ricevuta e la merce non sia ancora arrivata al luogo di destinazione, solo quando lo scontrino di ricevuta sia gi? stato rimesso al destinatario.


    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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