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Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD)

Art. 44 REDD dal 2022

Art. 44 Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) drucken

Art. 44 Intervento di terzi

  • 1. a) Quando un ricorso presentato ai sensi dell’articolo 33 o 34 della Convenzione è portato alla conoscenza della Parte contraente convenuta in virtù dell’articolo 51 paragrafo 1 o 54 paragrafo 2 lettera b del presente regolamento, il cancelliere comunica simultaneamente una copia del ricorso a ogni altra Parte contraente di cui un ricorrente in causa sia cittadino. Se del caso, egli notifica anche a tale Parte contraente la decisione di tenere un’udienza nella causa.
  • b) Se una Parte contraente desidera esercitare il diritto riconosciutole nell’articolo 36 paragrafo 1 della Convenzione di presentare osservazioni scritte o di prendere parte a un’udienza, essa deve darne notizia per scritto al cancelliere al più tardi dodici settimane dopo la comunicazione o la notifica prevista nella lettera a. Il presidente della Camera può, in via eccezionale, fissare un ulteriore termine.
  • 2. Se il Commissario per i diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa intende esercitare il diritto riconosciutogli dall’articolo 36 paragrafo 3 della Convenzione di presentare osservazioni scritte o di prendere parte a un’udienza, deve avvisarne il cancelliere per scritto entro dodici settimane dalla comunicazione del ricorso alla Parte contraente convenuta o dalla data di notifica a quest’ultima della decisione di tenere un’udienza. Il presidente della Camera può, in via eccezionale, fissare un altro termine.
  • Nel caso in cui il Commissario per i diritti dell’uomo non possa partecipare personalmente alla procedura dinanzi alla Corte, indica il nominativo del o dei membri del suo ufficio che ha designato per rappresentarlo. A tal fine può farsi assistere da un avvocato.
  • 3. a) Dopo che il ricorso è portato alla conoscenza della Parte contraente convenuta in virtù degli articoli 51 paragrafo 1 o 54 paragrafo 2 lettera b del presente regolamento, il presidente della Camera può, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, come previsto nell’articolo 36 paragrafo 2 della Convenzione, invitare o autorizzare ogni Parte contraente non parte nella procedura, o ogni persona interessata diversa dal ricorrente, a presentare delle osservazioni scritte o, in circostanze eccezionali, a prendere parte all’udienza.
  • b) Le domande d’autorizzazione a tal fine devono essere debitamente motivate e presentate per scritto in una delle lingue ufficiali, come previsto nell’articolo 34 paragrafo 4 del presente regolamento, al più tardi dodici settimane dopo che il ricorso è stato portato alla conoscenza della Parte contraente convenuta. Il presidente della Camera può, in via eccezionale, fissare un ulteriore termine.
  • 4. a) Con riferimento ai casi che devono essere esaminati dalla Grande Camera, i termini fissati nei paragrafi precedenti decorrono a partire dalla notifica alle parti della decisione adottata dalla Camera in virtù dell’articolo 72 paragrafo 1 del presente regolamento per la rimessione in favore della Grande Camera, o dalla decisione adottata dal collegio della Grande Camera in virtù dell’articolo 73 paragrafo 2 del presente regolamento di accogliere la domanda di rinvio davanti alla Grande Camera presentata da una parte.
  • b) I termini fissati nel presente articolo possono eccezionalmente essere prorogati dal presidente della Camera se sono prospettati argomenti sufficienti per giustificare una simile misura.
  • 5. L’invito o l’autorizzazione menzionati al paragrafo 2 lettera a del presente articolo sono corredate delle condizioni, ivi compreso il termine, fissate dal presidente della Camera. In caso di mancato rispetto di queste condizioni, il presidente può decidere di non inserire le osservazioni nel dossier o di limitare la partecipazione all’udienza nella misura che egli reputa appropriata.6. Le osservazioni scritte presentate in ottemperanza al presente articolo devono essere redatte in una delle lingue ufficiali, come previsto nell’articolo 34 paragrafo 4 del presente regolamento. Il cancelliere le trasmette alle parti, che, con riserva delle condizioni, ivi compreso il termine, fissate dal presidente della Camera, sono autorizzate a rispondervi per scritto o, all’occorrenza, in udienza. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano mutatis mutandis alla procedura seguita quando la Grande Camera deve dare un parere consultivo in virtù dell’articolo 2 del Protocollo n. 16 alla Convenzione. Il presidente della Grande Camera stabilisce i termini impartiti ai terzi intervenienti.


    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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