OR Art. 433 -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 433 OR dal 2025

Art. 433 Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 433 Decadenza e conversione dell’affare in proprio

1 Il commissionario perde il diritto alla provvigione, ove commetta degli atti di mala fede verso il committente, e specialmente ove abbia messo in conto un prezzo superiore a quello pagato per la compera, o inferiore a quello riscosso per la vendita.

2 In questi due ultimi casi il committente ha anche il diritto di procedere contro il commissionario considerandolo quale venditore o compratore in proprio.


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Kommentare zum Gesetzesartikel

AutorKommentarJahr
Frank, WehrenbergBasler Kommentar Strafprozessordnung2014
Donatsch, Schweizer Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung2010