Art. 42 LPP dal 2023

Art. 42 Titolo secondo: Assicurazione obbligatoria degli indipendenti Assicurazione vecchiaia, morte e invalidit
Se gli indipendenti sono obbligatoriamente assicurati per i rischi vecchiaia, morte e invalidit , sono applicabili per analogia le disposizioni sull’assicurazione obbligatoria dei salariati.
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