Art. 41a LCA dal 2023
Art. 41a Versamento di acconti (1)
1 Se l’assicuratore contesta il suo obbligo di prestazione, scaduto il termine di cui all’articolo 41 capoverso 1 l’avente diritto può esigere il versamento di acconti sino a concorrenza dell’importo non contestato.
2 La stessa regola si applica se non è chiaro come la prestazione assicurativa debba essere ripartita tra più aventi diritto.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 ([RU 2020 4969]; [FF 2017 4401]).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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