OR Art. 418f -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 418f OR dal 2025
Art. 418f Obblighi del mandante I. In genere
1 Il mandante deve fare ogni suo possibile per permettere all’agente di esercitare la sua attività con successo. In particolare, egli deve mettere a sua disposizione i documenti necessari.
2 Egli deve avvertire senz’indugio l’agente se prevede che gli affari potranno o dovranno essere conchiusi solo in misura notevolmente minore di quella convenuta o che era da attendersi secondo le circostanze.
3 Salvo convenzione contraria stipulata per iscritto, l’agente cui sono assegnati una clientela o un raggio d’attività determinati ne ha l’esclusiva.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen?
Hier geht es zur Registrierung.