Art. 41 LCStr dal 2024

Art. 41 Uso delle luci
1 Durante la corsa i veicoli a motore devono sempre avere le luci accese, mentre gli altri veicoli solo dall’imbrunire all’alba e in caso di cattive condizioni di visibilit . (1)
2 Quando sono in sosta, i veicoli a motore e i veicoli non a motore aventi più ruote sul medesimo asse devono avere le luci accese dall’imbrunire all’alba e in caso di cattive condizioni di visibilit , eccetto quando stazionano in parcheggi o in luoghi sufficientemente rischiarati dall’illuminazione stradale. (2)
3 Nessun veicolo può essere provvisto di luci o catarifrangenti di colore rosso, nella parte anteriore, o di colore bianco, in quella posteriore. Il Consiglio federale può permettere eccezioni.
4 Le luci devono essere usate in modo che nessuno sia abbagliato inutilmente.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7455).(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7455).
(3) Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7455).
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