Art. 41 CPM dal 2023

Art. 41 III. Della commisurazione della pena
1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore, delle condizioni personali e della condotta militare dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avr sulla sua vita.
2 La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilit dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilit che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
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