LPPC Art. 41 - Tassa d’esenzione dall’obbligo militare

Einleitung zur Rechtsnorm LPPC:



Art. 41 LPPC dal 2025

Art. 41 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) drucken

Art. 41 Tassa d’esenzione dall’obbligo militare

Per il calcolo della tassa d’esenzione dall’obbligo militare secondo la legge federale del 12 giugno 1959 (1) sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, sono computati tutti i giorni di servizio prestati nell’ambito dell’obbligo di prestare servizio di protezione civile per i quali è previsto il versamento del soldo.

(1) RS 661

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.