Art. 41 LADI1 dal 2024

Art. 41 Occupazione provvisoria
1 e 2 ... (1)
3 Il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro il reddito conseguito, durante il periodo di lavoro ridotto, grazie all’occupazione provvisoria o a un’attivit indipendente. Il datore di lavoro ne informa la cassa.
4 Il Consiglio federale stabilisce il modo e la misura in cui è tenuto conto del reddito ottenuto con l’occupazione provvisoria per la determinazione della perdita di guadagno computabile.
5 ... (2)
(1) Abrogati dal n. I della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° lug. 2021 (RU 2021 338; FF 2019 3659).(2) Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° lug. 2021 (RU 2021 338; FF 2019 3659).
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