OR Art. 40c -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 40c OR dal 2025

Art. 40c Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 40c Eccezioni (1)

Il cliente non ha diritto di revoca se:

  • a. ha lui stesso promosso le trattative;
  • b. ha fatto la sua dichiarazione a uno stand di mercato o di fiera.
  • (1) Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990 (RU 1991 846; FF 1986 II 231). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3120; FF 1993 I 609).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.