OR Art. 407 -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 407 OR dal 2025

Art. 407 Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 407 Della lettera di credito e del mandato di credito A. Lettera di credito

1 La lettera di credito, con la quale viene incaricato il destinatario, con o senza fissazione d’un limite massimo, di pagare ad una determinata persona le somme da essa richieste, soggiace alle regole che valgono pel mandato e per l’assegno.

2 Se non fu fissato un massimo, il destinatario, ove siano fatte delle domande evidentemente non conformi alla posizione degli interessati, deve avvisarne l’accreditante e sospenderne il pagamento, finché non abbia avuto sue istruzioni.

3 Il mandato contenuto nella lettera di credito non si considera accettato, se non quando l’accettazione indichi espressamente una somma determinata.


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Kommentare zum Gesetzesartikel

AutorKommentarJahr
Donatsch, Hans, Schweizer, Hansjakob, Lieber, Hug Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zürich2010
Donatsch, Hans, Schweizer, Hansjakob, Lieber, Hug Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung2010