OR Art. 406c -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 406c OR dal 2025

Art. 406c Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 406c Autorizzazione

1 L’esercizio a titolo professionale della mediazione matrimoniale o di ricerca di partner nei confronti di persone all’estero o per esse sottostà all’autorizzazione e alla vigilanza di un’autorità designata dal diritto cantonale.

2 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione e disciplina segnatamente:

  • a. le condizioni e la durata dell’autorizzazione;
  • b. le sanzioni comminate ai mandatari in caso di infrazione;
  • c. l’obbligo del mandatario di garantire il pagamento delle spese per il viaggio di ritorno delle persone da presentare al mandante.

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