Art. 40 LL dal 2023

Art. 40 VI. Esecuzione della legge
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2 Prima di emanare le disposizioni previste nel capoverso 1 lettere a e b il Consiglio federale consulta i Cantoni, la Commissione federale del lavoro e le organizzazioni economiche interessate.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.