LSerFi Art. 4 - Classificazione dei clienti

Einleitung zur Rechtsnorm LSerFi:



Art. 4 LSerFi dal 2024

Art. 4 Legge sui servizi finanziari (LSerFi) drucken

Art. 4 Classificazione dei clienti

1 I fornitori di servizi finanziari classificano le persone alle quali forniscono tali servizi in una delle seguenti categorie:

  • a. clienti privati;
  • b. clienti professionali;
  • c. clienti istituzionali.
  • 2 Sono considerati clienti privati i clienti che non sono clienti professionali.

    3 Sono considerati clienti professionali:

  • a. gli intermediari finanziari secondo la legge dell’8 novembre 1934 (1) sulle banche (LBCR), la legge del 15 giugno 2018 (2) sugli istituti finanziari (LIsFi) e la LICol (3) ;
  • b. (4) gli istituti di assicurazione sottoposti a vigilanza;
  • c. i clienti esteri sottoposti a una vigilanza prudenziale come le persone di cui alle lettere a e b;
  • d. le banche centrali;
  • e. (4) gli enti, istituti e fondazioni di diritto pubblico con tesoreria professionale;
  • f. gli istituti di previdenza e gli istituti dediti alla previdenza professionale con tesoreria professionale;
  • g. le imprese con tesoreria professionale;
  • h. le grandi imprese;
  • i. le strutture di investimento private con tesoreria professionale create per clienti privati facoltosi.
  • 4 Sono considerati clienti istituzionali i clienti professionali di cui al capoverso 3 lettere a–d nonché gli enti di diritto pubblico nazionali e sovranazionali con tesoreria professionale.

    5 Sono considerate grandi imprese le imprese che oltrepassano due dei valori seguenti:

  • a. somma di bilancio di 20 milioni di franchi;
  • b. cifra d’affari di 40 milioni di franchi;
  • c. capitale proprio di 2 milioni di franchi.
  • 6 Non sono considerate clienti le societ di un gruppo alle quali un’altra societ appartenente allo stesso gruppo fornisce un servizio finanziario.

    7 I fornitori di servizi finanziari possono rinunciare alla classificazione dei clienti se trattano come clienti privati tutti i loro clienti.

    (1) RS 952.0
    (2) RS 954.1
    (3) RS 951.31
    (4) (5)
    (5) Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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