Art. 4 LStup dal 2023

Art. 4 Sezione 1: Fabbriche e ditte commerciali Autorizzazione per la produzione e il commercio (1)
1 Le ditte e le persone che coltivano, fabbricano, preparano o commerciano stupefacenti necessitano di un’autorizzazione dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic (2) ). È fatto salvo l’articolo 8. (3)
2 Il Consiglio federale fissa la forma, il contenuto e la durata di queste autotizzazioni (4) , come pure le condizioni per la loro concessione, estinzione e revoca.
(1) Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).(2) Nuova espr. giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 385; FF 2020 5391). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
(3) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).
(4) Nuova espr. giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 385; FF 2020 5391). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.