LStup Art. 3i - Prestazioni della Confederazione

Einleitung zur Rechtsnorm LStup:



Art. 3i LStup dal 2023

Art. 3i Legge sugli stupefacenti (LStup) drucken

Art. 3i Sezione 4: Coordinamento, ricerca, formazione e garanzia della qualit Prestazioni della Confederazione

1 La Confederazione, mediante prestazioni di servizi, sostiene i Cantoni e le organizzazioni private nei settori della prevenzione, della terapia e della riduzione dei danni, segnatamente per quanto concerne:

  • a. il coordinamento, inclusi la pianificazione e l’orientamento dell’offerta;
  • b. il miglioramento della qualit e l’attuazione di modelli d’intervento collaudati.
  • 2 La Confederazione informa i Cantoni e le organizzazioni private in merito alle nuove conoscenze scientifiche.

    3 Essa può adottare direttamente misure complementari volte a ridurre i problemi di dipendenza o affidarne la realizzazione a organizzazioni private.


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