OR Art. 392 -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 392 OR dal 2025

Art. 392 Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 392 Fatti personali dell’autore e dell’editore

1 Il contratto di edizione si estingue, se, prima che l’opera sia compiuta, l’autore muore o diventa incapace, oppure se senza sua colpa è impedito di condurla a compimento.

2 In via di eccezione il giudice può ordinare, quando sembri possibile ed equo, la continuazione totale o parziale del contratto e dare le necessarie disposizioni.

3 Ove l’editore cada in fallimento, l’autore può concedere l’opera ad un altro editore, se non gli venga data garanzia per l’adempimento delle obbligazioni non ancora scadute all’istante della dichiarazione di fallimento.


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Kommentare zum Gesetzesartikel

AutorKommentarJahr
-Kommentar zum Strafgesetzbuch2016
Schweizer, Lieber Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zürich2010