OR Art. 390 -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 390 OR dal 2025

Art. 390 Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 390 Perdita dell’opera

1 Se l’opera perisce per caso fortuito dopo la consegna all’editore, questi è tenuto nondimeno al pagamento dell’onorario.

2 Se l’autore possiede un secondo esemplare dell’opera perita, deve consegnarlo all’editore ed è altrimenti tenuto a ripristinare l’opera ove possa farlo facilmente.

3 In ambo i casi ha diritto ad un’equa indennità.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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Kommentare zum Gesetzesartikel

AutorKommentarJahr
Donatsch, Hans, Schweizer, Hansjakob, Lieber Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung2014
Donatsch Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung2014