OETV Art. 39 - Pesi

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 39 OETV dal 2022

Art. 39 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 39 Pesi

1 Per i veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3, O3 e O4 possono essere utilizzati come parametri tecnici determinanti, anche se divergono dalle prescrizioni svizzere, le dimensioni e i pesi fissati nelle seguenti normative: (1)

  • a. Direttiva n. 96/53 del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunit , le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale;
  • b. (2) regolamento (UE) n. 1230/2012. (3)
  • 2 L’asse sterzabile deve sopportare almeno il 20 per cento del peso effettivo su strada piana in caso di veicolo vuoto occupato soltanto dal conducente.

    3 Il peso d’aderenza non può essere inferiore al 25 per cento del peso effettivo del veicolo o della combinazione di veicoli in caso di veicolo vuoto occupato soltanto dal conducente.

    (1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 14).
    (2) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
    (3) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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