LAgr Art. 39 - Supplemento per foraggiamento senza insilati

Einleitung zur Rechtsnorm LAgr:



Art. 39 LAgr dal 2023

Art. 39 Legge sull’agricoltura (LAgr) drucken

Art. 39 Supplemento per foraggiamento senza insilati

1 Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio.

2 Il Consiglio federale stabilisce l’importo del supplemento, le condizioni e i gradi di consistenza dei formaggi nonché i formaggi che danno diritto a un supplemento. Può rifiutare di accordare un supplemento per il formaggio con un tenore ridotto di grasso. (1)

3 Il supplemento è di 3 centesimi. Il Consiglio federale può adeguare l’importo del supplemento tenendo conto dell’evoluzione dei quantitativi. (2)

(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).
(2) Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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