LPD Art. 39 - Trattamento di dati personali per scopi impersonali

Einleitung zur Rechtsnorm LPD:



Art. 39 LPD dal 2023

Art. 39 Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) drucken

Art. 39 Trattamento di dati personali per scopi impersonali

1 Gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali per scopi impersonali, in particolare nei settori della ricerca, della pianificazione o della statistica, se:

  • a. rendono anonimi i dati non appena lo scopo del trattamento lo permette;
  • b. comunicano a privati i dati personali degni di particolare protezione soltanto in una forma che non permetta d’identificare le persone interessate;
  • c. il destinatario trasmette a terzi i dati soltanto con l’autorizzazione dell’organo federale che glieli ha comunicati; e
  • d. i risultati sono pubblicati soltanto in una forma che non permetta d’identificare le persone interessate.
  • 2 Gli articoli 6 capoverso 3, 34 capoverso 2 e 36 capoverso 1 non sono applicabili.


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