Art. 39 LPD dal 2023
Art. 39 Trattamento di dati personali per scopi impersonali
1 Gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali per scopi impersonali, in particolare nei settori della ricerca, della pianificazione o della statistica, se:a. rendono anonimi i dati non appena lo scopo del trattamento lo permette;b. comunicano a privati i dati personali degni di particolare protezione soltanto in una forma che non permetta d’identificare le persone interessate;c. il destinatario trasmette a terzi i dati soltanto con l’autorizzazione dell’organo federale che glieli ha comunicati; ed. i risultati sono pubblicati soltanto in una forma che non permetta d’identificare le persone interessate.
2 Gli articoli 6 capoverso 3, 34 capoverso 2 e 36 capoverso 1 non sono applicabili.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen?
Hier geht es zur Registrierung.