LPPC Art. 39 - Soldo, vitto, trasporto e alloggio

Einleitung zur Rechtsnorm LPPC:



Art. 39 LPPC dal 2023

Art. 39 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) drucken

Art. 39 Sezione 2: Diritti e obblighi dei militi Soldo, vitto, trasporto e alloggio

1 Chi presta servizio di protezione civile ha diritto:

  • a. al soldo;
  • b. al vitto gratuito;
  • c. al trasporto gratuito con mezzi pubblici per l’entrata in servizio e il proscioglimento, nonché per gli spostamenti fra il luogo di servizio e il domicilio durante i congedi;
  • d. all’alloggio gratuito, se non può alloggiare nel proprio alloggio privato.
  • 2 Il Consiglio federale disciplina le condizioni cui sono subordinati i diritti di cui al capoverso 1. Può stabilire che la convocazione o la chiamata dia diritto all’utilizzazione dei trasporti pubblici.


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