Art. 39 LFPr dal 2024

Art. 39 Attestato federale di maturit professionale
1 Riceve l’attestato federale di maturit professionale chi è titolare dell’attestato federale di capacit e ha superato l’esame di maturit professionale riconosciuto dalla Confederazione o ha seguito con successo una procedura di qualificazione equivalente.
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3 I Cantoni provvedono allo svolgimento degli esami di maturit professionale e rilasciano gli attestati. A titolo complementare anche la Confederazione può organizzare tali esami.
(1) Abrogato dall’all. n. II 2 della LF del 30 set. 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4103; FF 2009 3925).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.