LStrl Art. 39 - Attivit? lucrativa dei frontalieri

Einleitung zur Rechtsnorm LStrl:



Art. 39 LStrl dal 2024

Art. 39 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) drucken

Art. 39 Attivit lucrativa dei frontalieri

1 Il titolare di un permesso per frontalieri può esercitare temporaneamente la sua attivit lucrativa fuori della zona di frontiera. Se intende trasferire il centro della sua attivit nella zona di frontiera di un altro Cantone, deve richiedere un permesso del nuovo Cantone. Dopo un’attivit ininterrotta di cinque anni il titolare ha diritto al cambiamento di Cantone.

2 Il titolare di un permesso per frontalieri può essere autorizzato a cambiare impiego se sono adempite le condizioni di cui agli articoli 21 e 22. Dopo un’attivit ininterrotta di cinque anni il titolare ha diritto al cambiamento d’impiego.

3 Il titolare di un permesso per frontalieri può essere autorizzato a passare da un’attivit dipendente a un’attivit indipendente se sono adempite le condizioni di cui all’articolo 19 lettere a e b.


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